DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 163 - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n.163

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare la funzionalita' e l'efficienza del settore delle infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per la funzionalita' del Registro Italiano

Dighe

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 e' inserito il seguente: ´119-bis). Il Registro Italiano Dighe puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilita' e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.ª.

  2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 17.500.000,00 euro.

  3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D. e' riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico gia' in godimento.ª.

    Art. 2.

    Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture

    e trasporti

  4. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del...

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