DECRETO-LEGGE 7 maggio 1997, n. 118 - Disposizioni urgenti in materia di quote latte

Coming into Force08 Maggio 1997
End of Effective Date30 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/07/097G0150/CONSOLIDATED/20030331
Published date07 Maggio 1997
Enactment Date07 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.104 del 07-05-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga dell'operativita' della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire in tempo utile, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione, i dati definitivi della produzione nazionale lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. L'operativita' della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' prorogata sino al 10 luglio 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantita' effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.

  3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a ripetere le somme trattenute in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996, e' differito al 31 agosto 1997.

  4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, e' differita al 10...

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