DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

Coming into Force03 Luglio 2013
Published date02 Luglio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/07/02/13G00119/CONSOLIDATED/20140627
Enactment Date01 Luglio 2013
Official Gazette PublicationGU n.153 del 02-07-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si e' rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

Rilevato che non e' stato completato il piano straordinario penitenziario e non e' stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»; b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

    4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

    4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

    ;

    2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» e' sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;

  3. la lettera c) e' soppressa;

    4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si e' rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

Rilevato che non e' stato completato il piano straordinario penitenziario e non e' stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"));

  1. all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;

    a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"; b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

    4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

    4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

    ;

    2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo...

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