DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 408 - Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva

Coming into Force20 Ottobre 1992
End of Effective Date07 Settembre 2005
Enactment Date19 Ottobre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/10/19/092G0455/CONSOLIDATED/20050907
Published date19 Ottobre 1992
Official Gazette PublicationGU n.246 del 19-10-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare nel 1993 adeguate risorse finanziarie alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, nonche' di garantirne la proprieta' pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme in materia di pubblicita', al fine di assicurare una piu' equa ripartizione delle relative risorse e garantire il pluralismo nell'informazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Le azioni della "RAI - Radiotelevisione italiana - Societa' per azioni" possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a societa' a totale partecipazione pubblica.

Art 1.
  1. Le azioni della "RAI - Radiotelevisione italiana - Societa' per azioni" possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a societa' a totale partecipazione pubblica. 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 315 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, e' abrogato l'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente alle parole: "a totale partecipazione pubblica", nonche' dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante: "Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva", convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483".

Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

Art 2.
  1. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

Art 3.
  1. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del tre per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati.

Art 3.

((1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 9, le parole da: '20 per cento' fino a: 'orario giornaliero di programmazione' sono sostituite dalle seguenti: '20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione';

  2. ...

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