LEGGE 17 dicembre 1992, n. 483 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva

Coming into Force19 Dicembre 1992
Published date18 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/18/092G0530/ORIGINAL
Enactment Date17 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.297 del 18-12-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri PAGANI, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.

Allegato

ALLEGATO

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 9, le parole da: '20 per cento' fino a: 'orario giornaliero di programmazione' sono sostituite dalle seguenti: '20

    per cento di ogni ora e di ogni giorno

    di programmazione';

  2. dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

    '9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque...

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