IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che regolano il riparto delle attribuzioni in materia penale tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica, in vista dell'approvazione definitiva della riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni intese a favorire l'attivita' degli uffici giudiziari ed evitare momenti di disfunsionalita' nella prima e piu' delicata fase di attuazione della riforma intesa all'istituzione del giudice unico di primo grado;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1.
Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno".