DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. 8 - Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali

Coming into Force02 Febbraio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/02/01/008G0032/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date31 Gennaio 2008
Published date01 Febbraio 2008
Official Gazette PublicationGU n.27 del 01-02-2008
Capo I Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga

della partecipazione italiana a missioni umanitarie e

internazionali; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attivita' in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

  3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

  5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

  6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga

della partecipazione italiana a missioni umanitarie e

internazionali; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attivita' in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato , assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali .

  3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.

  4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

  5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

  6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

(( 6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.

6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana". ))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il...

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