DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 49 - Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

Coming into Force02 Marzo 1986
Enactment Date28 Febbraio 1986
Published date01 Marzo 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/03/01/086U0049/CONSOLIDATED/19860426
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e' prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art 2.
  1. La validita' del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima e' esteso al 1986.

  2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e fissata in 100 unita, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianita' di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianita' nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di camera.

Art 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, pero', comportare scavalcamenti di ufficiali piu', anziani in ruolo.

Art 4.
  1. La validita' del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere b) e c) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

  2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984;

    quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianita' di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981.

  3. Fermo restando il numero...

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