DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209 - Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo

Coming into Force25 Settembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/09/25/002G0244/CONSOLIDATED/20191230
Enactment Date24 Settembre 2002
Published date25 Settembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.225 del 25-09-2002
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa

  1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

    1. ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonche' delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la societa' partecipata. Per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale e' determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

    2. ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

    3. ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali.

  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite e' deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

  3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

  4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile.

  5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa

  1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

    ((a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

    1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

    2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

    a-bis) per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a, e' determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986));

    1. ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

    2. ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali. 1

      ((1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

    3. la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;

    4. l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non puo' essere interiore al 30 per cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento)).

      ((2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti...

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