DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92 - Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Coming into Force28 Giugno 2014
Published date27 Giugno 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/06/27/14G00104/CONSOLIDATED/20140912
Enactment Date26 Giugno 2014
Official Gazette PublicationGU n.147 del 27-06-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale e' stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitivita' della predetta decisione;

Ritenuta, poi, la straordinaria necessita' e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non gia' come oggi del ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d'eta';

Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita' e urgenza di modificare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

Ritenuta, ancora, la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere modifiche alla norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalita' di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, in considerazione della modifica dell'articolo 275-bis del codice (attuata dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola, nell'ipotesi di applicazione di tale misura cautelare, la predisposizione di modalita' elettroniche di controllo;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza, all'esito di alcune doglianze provenienti dalle Corti penali internazionali, di intervenire sulla specifica materia della concessione di misure incidenti sull'esecuzione della pena di soggetti gia' condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani;

Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, al fine di garantire l'impiego del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una maggiore flessibilita' nell'assegnazione alle strutture penitenziarie, oltre che di rendere piu' rapido l'impiego in mansioni operative dei nuovi assunti, nonche' di prevedere l'introduzione di una specifica figura di ausiliario al magistrato di sorveglianza in conseguenza del progressivo ampliamento delle sue competenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

  1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

    Articolo 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

    2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

    3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.

    .

  2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo:

    Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.

    .

Art 2.

Disposizioni transitorie

  1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano gia' presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'...

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