LEGGE 9 aprile 1984, n. 61 - Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Coming into Force12 Aprile 1984
Published date11 Aprile 1984
Enactment Date09 Aprile 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/04/11/084U0061/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.101 del 11-04-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art 2.

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla costituzione di quello successivo".

Art 3.

All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al quarto comma e' aggiunto il seguente periodo:

"Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo".

Il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo' essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura".

L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:

"Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione".

Art 4.

All'articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al primo comma, dopo le parole "20 marzo 1967, n. 223", sono inserite le seguenti: ", nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40".

Al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

"Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunita'. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali o commerciali".

Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' gli elettori familiari con essi conviventi". Al secondo periodo dello stesso comma, le parole "31 marzo 1979" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976".

Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

"Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunita' ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunita' europea con le modalita' previste all'ultimo comma dell'articolo 7".

Al terzo comma sono soppresse le parole "attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio e".

Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:

"Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50".

Art 5.

All'articolo 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il ventesimo".

Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:

"Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non...

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