LEGGE 24 maggio 1977, n. 227 - Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale

Coming into Force11 Giugno 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/05/27/077U0227/CONSOLIDATED/19990615
Published date27 Maggio 1977
Enactment Date24 Maggio 1977
Official Gazette PublicationGU n.143 del 27-05-1977
Titolo I COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA ESTERA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attivita' economica dell'Italia nei confronti dell'estero, e' costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Esso e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Titolo II
SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Art 2.

E' istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La sezione ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della sezione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Art 3.

La sezione e' autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero.

Gli impegni assicurativi assunti dalla sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la sezione e' altresi' autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro per il commercio con l'estero puo' delegare alla sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Art 4.

L'ordinamento ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dallo statuto, che verra' deliberato dal comitato di gestione, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Art 5.

Gli organi della sezione sono:

1) il presidente;

2) il comitato di gestione;

3) il collegio dei revisori dei conti;

4) il direttore.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Art 6.

Il presidente dell'INA presiede la sezione e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento e' sostituito dal presidente del comitato di gestione.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Art 7.

Il comitato di gestione e' composto da:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

due funzionari del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

un funzionario dell'INA;

un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti.

I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.

Art 8.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

1) determinare i criteri di gestione della sezione;

2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

3) stabilire le condizioni di ammissibilita' alla garanzia, nonche' quelle di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

  1. deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

  2. deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

  3. accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;

  4. approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge;

  5. predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attivita' della sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

  6. deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

  7. deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b) sono sottoposte per la approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Il comitato di gestione puo' delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

Art 8.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

1) determinare i criteri di gestione della sezione;

2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

3) stabilire le condizioni di ammissibilita' alla garanzia, nonche' quelle di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

  1. deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

  2. deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

  3. accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;

  4. approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge;

  5. predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attivita' della sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

  6. deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

  7. deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

((g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT