LEGGE 5 febbraio 1992, n. 81 - Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza

Coming into Force15 Febbraio 1992
Enactment Date05 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/14/092G0109/ORIGINAL
Published date14 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1› gennaio 1993.

  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente:

    1. sigarette 55,28 per cento;

    2. sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;

    3. sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;

    4. tabacco da fumo 54,28 per cento;

    5. tabacco da masticare 25,28 per cento;

    6. tabacco da fiuto 25,28 per cento.

  3. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono modificate nel modo seguente:

    1. sigarette 54,78 per cento;

    2. sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;

    3. sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;

    4. tabacco da fumo 53,78 per cento;

    5. tabacco da masticare 24,78 per cento;

    6. tabacco da fiuto 24,78 per cento.

  4. All'onere derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi per l'anno 1993, si provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale.

Art 2.
  1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a conferire, ad aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., la somma complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. L'Azienda predetta deve utilizzare tale finanziamento per la realizzazione di progetti debitamente approvati dagli organi statutari.

  2. Al fine di cui al comma 1 e' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo...

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