DECRETO 31 marzo 2006 - Disposizioni sul passaporto elettronico

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunita' europee e successive integrazioni;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 29 novembre 2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito dall'usuale libretto passaporto su cui e' inserito un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del titolare;

Riconosciuta la necessita' di definire istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;

Sentito il Ministero dell'interno, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno per la consultazione, a fini istruttori, del casellario giudiziale e del bollettino delle ricerche;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende:

  1. per «Passaporto elettronico»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 e alla decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005, previsto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

  2. per «SSCE-PE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici;

  3. per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

  4. per «ICAO»: l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;

  5. per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi;

  6. per «codice cifrato»: i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto elettronico;

  7. ...

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