LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185 - Norme sui passaporti

Coming into Force02 Gennaio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/12/18/067U1185/CONSOLIDATED/20140424
Published date18 Dicembre 1967
Enactment Date21 Novembre 1967
Official Gazette PublicationGU n.314 del 18-12-1967
DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Art 2.

Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

Art 3.

Non possono ottenere il passaporto:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

  2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

  3. coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;

  4. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

  5. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

  6. coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorita' da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

  7. coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art 3.

Non possono ottenere il passaporto:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

  2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

  3. LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

  4. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

  5. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

  6. coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorita' da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

  7. coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art 3.

Non possono ottenere il passaporto:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

  2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

  3. LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

  4. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

  5. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

  6. LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

  7. coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art 3.

Non possono ottenere il passaporto:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

  2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica; 3

  3. LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

  4. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

  5. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

  6. LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

  7. coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art 3.

Non possono ottenere il passaporto:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

    b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;

  2. LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

  3. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

  4. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una...

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