CIRCOLARE 16 maggio 2005 - Disposizioni relative al deposito delle opere protette, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

CIRCOLARE 16 maggio 2005 Disposizioni relative al deposito delle opere protette, ai sensi della legge

22 aprile 1941, n. 633.

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 questo Ministero cura la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette nel quale sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con le modalita' previste dal regolamento di attuazione della legge, regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Il Capo III del citato regolamento prevede dettagliatamente le formalita' da espletare per effettuare il deposito delle categorie di opere espressamente individuate nonche' le indicazioni relative alle dichiarazioni che accompagnano l'esemplare delle stesse opere.

Specifiche indicazioni sono altresi' previste per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, ai sensi dell'art.

99 della legge n. 633/1941, nonche' per gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti dalla citata legge o costituiscono diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi cosi' come previsto dall'art. 104 della legge n. 633/1941.

Al fine di rendere piu' snello il procedimento relativo all'istruttoria dell'accettazione per la registrazione nel Registro pubblico generale delle opere si riportano di seguito alcune indicazioni alle quali e' necessario attenersi

la composizione della copertina e del frontespizio di un'opera a stampa deve sempre recare impressa a stampa le indicazioni richieste dalla legge: titolo, anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in caso di opera anonima o pseudonima, tassativamente la casa editrice.

Sulla seconda pagina di frontespizio, o sull'ultima del volume, deve necessariamente essere riportata la tipografia; la ragione sociale dell'editore deve essere chiaramente indicata, soprattutto per Case editrici assorbite o rilevate da altro editore in quanto spesso compaiono sull'opera entrambi gli editori senza elementi di specificazione; deve, altresi', esserci diretta coincidenza tra quanto risulta impresso e quanto dichiarato; per le opere tradotte da altre lingue o dialetti e' tassativamente richiesta l'indicazione, impressa a stampa, del titolo originale, della lingua da cui la traduzione e' stata effettuata nonche' del nome del traduttore; per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o tradotte da altra lingua, e' necessario che tali elementi risultino chiaramente indicati sull'opera ed inoltre che...

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