DECRETO 10 giugno 2014, n. 124 - Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (14G00136)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Recupero forfettizzato 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A): «Art. 205 (L). (Recupero intero, forfettizzato e per quota). - 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT