LEGGE 2 maggio 1990, n. 102 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

Coming into Force05 Maggio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/05/090G0111/CONSOLIDATED/20080129
Enactment Date02 Maggio 1990
Published date05 Maggio 1990
Official Gazette PublicationGU n.103 del 05-05-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Autorizzazione di spesa) 1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, e' destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'ano 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994. 2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito apposito capitolo denominato "Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987", al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunita' economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunita' stessa non specificamente destinate.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 2.

(Procedure)

  1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

    1. individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

    2. formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

    3. elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

  3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.

Art 2.

(Procedure)

  1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

  1. individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

  2. formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

  3. elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato .

Art 3.

(Difesa del suolo e delle acque) 1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorita' di bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spol, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalita' previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque del lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla citta' di Como. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non e' consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti. 3. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato, in anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, a destinare cinque unita' di personale tecnico specializzato ad una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. 4. In attuazione dell'articolo 31, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schimi di cui al presente articolo. 5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' destinate ai bacini di cui al presente articolo in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio. 6. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato gia' adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' di bacino del Po e' tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2. 7. L'autorita' di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5. 8. Qualora l'autorita' di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.

Art 4.

(Rischio idrogeologico) 1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi. 2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilita', anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.

Art 5.

(Piano di ricostruzione e sviluppo) 1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione Lombardia elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi: a) ripristino ed adeguamento, in coordinamento con l'autorita' di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali; b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilita' e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorita' al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse; c) riattivazione e sostegno delle attivita' produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonche' l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del piu' agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalita' della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonche' agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attivita' produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento; d) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT