LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Coming into Force21 Febbraio 2018
Enactment Date11 Gennaio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/02/06/18G00022/ORIGINAL
Published date06 Febbraio 2018
Official Gazette PublicationGU n.30 del 06-02-2018
Capo I Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.

  2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

Art 2.

Definizione di testimone di giustizia

  1. E' testimone di giustizia colui che:

  1. rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

  2. assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

  3. non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

  4. non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

  5. si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

Capo II Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti
Art 3.

Tipologia delle misure

  1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e' ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.

  2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Art 4.

Criteri di scelta delle misure di protezione

  1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita ne' limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessita' di salvaguardare l'incolumita' personale.

  2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella localita' di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi svolte. Le misure del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalita' sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita' del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorita' giudiziarie e di pubblica sicurezza.

  3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti e' assicurata un'esistenza dignitosa.

Art 5.

Misure di tutela

  1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del pericolo, possono prevedere:

  1. la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

  2. la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;

  3. l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;

  4. il trasferimento in luoghi protetti;

  5. speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

  6. l'utilizzazione di documenti di copertura;

  7. il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;

  8. ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art 6.

Misure di sostegno economico

  1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

  1. il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;

  2. la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacita' economica, anche parziale, in base all'entita' di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; puo' essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;

  3. la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una localita' diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, puo' risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attivita' lavorativa o di volontariato;

  4. il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

  5. l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facolta' riconosciutigli dalla legge in qualita' di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

  6. un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT