LEGGE 21 marzo 2005, n. 39 - Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Coming into Force23 Marzo 2005
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/03/22/005G0062/CONSOLIDATED/20100508
Published date22 Marzo 2005
Enactment Date21 Marzo 2005
Official Gazette PublicationGU n.67 del 22-03-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

  1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

  2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

  3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

    1. Over the Horizon Force in Bosnia;

    2. Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

    3. Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

    4. United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

  4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

  5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

  6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

  7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

  8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

  1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

  1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

  1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

  1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

  2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

  3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

  4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Trattamento assicurativo

  1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Indennita' di missione

  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel...

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