LEGGE 17 ottobre 2008, n. 167 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008

Coming into Force14 Novembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/10/30/008G0188/ORIGINAL
Enactment Date17 Ottobre 2008
Published date30 Ottobre 2008
Official Gazette PublicationGU n.255 del 30-10-2008 - Suppl. Ordinario n. 242
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Disposizioni generali)

  1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2007, n. 245, nonche' negli stati di previsione ristrutturati con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, sono introdotte, per l'anno finanziario 2008, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: "797.859.956 euro" sono sostituite dalle seguenti: "997.859.956 euro".

Art 3.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

  2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", nell'ambito della missione "tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2008, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione delle unita' previsionali di base "interventi" e "investimenti" del programma "ricerca per il settore della sanita' pubblica", nell'ambito della missione "ricerca e innovazione" dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2008, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

1-sexies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unita'...

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