LEGGE 16 marzo 1976, n. 86 - Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana

Coming into Force28 Aprile 1976
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date13 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/04/13/076U0086/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date16 Marzo 1976
Official Gazette PublicationGU n.97 del 13-04-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana secondo un piano quinquennale per l'importo di lire 63 miliardi.

Art 2.

I programmi ed i progetti di ammodernamento e potenziamento nonche' le eventuali varianti saranno approvati con decreti del Ministro per i trasporti su parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro per i trasporti provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e delle forniture da parte della societa' concessionaria, nonche' i relativi pagamenti e la revisione prezzi.

Con i predetti decreti sono dichiarate la pubblica utilita', l'indifferibilita' e l'urgenza delle opere previste.

Art 3.

Sui provvedimenti da adottare ai sensi del precedente articolo 2 sara' in ogni caso preventivamente sentita la regione Campania che si pronuncera' entro 30 giorni dalla richiesta.

I programmi di ammodernamento e di potenziamento della ferrovia Alifana nonche' quelli delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, finanziati dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, saranno approvati previa presentazione di un piano unitario.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, puo' promuovere, d'intesa con la regione Campania, il raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli.

Art 4.

Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo di lire 63 miliardi, fermo restando che i pagamenti, cui si fara' luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e delle forniture previsti, non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di:

lire 5...

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