Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana secondo un piano quinquennale per l'importo di lire 63 miliardi.
LEGGE 16 marzo 1976, n. 86 - Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana
Coming into Force | 28 Aprile 1976 |
End of Effective Date | 21 Dicembre 2008 |
Published date | 13 Aprile 1976 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1976/04/13/076U0086/CONSOLIDATED/20080625 |
Enactment Date | 16 Marzo 1976 |
Official Gazette Publication | GU n.97 del 13-04-1976 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
I programmi ed i progetti di ammodernamento e potenziamento nonche' le eventuali varianti saranno approvati con decreti del Ministro per i trasporti su parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro per i trasporti provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e delle forniture da parte della societa' concessionaria, nonche' i relativi pagamenti e la revisione prezzi.
Con i predetti decreti sono dichiarate la pubblica utilita', l'indifferibilita' e l'urgenza delle opere previste.
Sui provvedimenti da adottare ai sensi del precedente articolo 2 sara' in ogni caso preventivamente sentita la regione Campania che si pronuncera' entro 30 giorni dalla richiesta.
I programmi di ammodernamento e di potenziamento della ferrovia Alifana nonche' quelli delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, finanziati dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, saranno approvati previa presentazione di un piano unitario.
Il Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, puo' promuovere, d'intesa con la regione Campania, il raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli.
Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo di lire 63 miliardi, fermo restando che i pagamenti, cui si fara' luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e delle forniture previsti, non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di:
lire 5...
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