LEGGE 19 ottobre 1991, n. 349 - Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto

Coming into Force19 Novembre 1991
End of Effective Date18 Marzo 2005
Published date04 Novembre 1991
Enactment Date19 Ottobre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/04/091G0392/CONSOLIDATED/20050304
Official Gazette PublicationGU n.258 del 04-11-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Rilascio del certificato di protezione brevettuale

  1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422.

  2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e' concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato chiesto il rilascio o e' stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese...

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