LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338 - Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Coming into Force26 Settembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/09/11/062U1338/CONSOLIDATED/19971223
Published date11 Settembre 1962
Enactment Date12 Agosto 1962
Official Gazette PublicationGU n.229 del 11-09-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 72 volte.

Art 1.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte.

Art 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  1. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 12.000;

  2. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 15.000. I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

  3. a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

  4. a coloro i quali prestano, opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.

Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalita' di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra qualifica - fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia - la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.

Art 2.

((L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  1. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

  2. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500)). I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

  3. a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

  4. LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.

COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

Art 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  1. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

  2. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500. 4 I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

  3. a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

  4. LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.

COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

Art 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  1. pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT