LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)

Coming into Force31 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/31/091G0464/CONSOLIDATED/19920711
Enactment Date31 Dicembre 1991
Published date31 Dicembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.305 del 31-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 93
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992.

  2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.

Art 2.
  1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

  2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

  3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

  4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

  5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D, allegata alla presente legge.

  6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

  7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993, e 1994 nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

  8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

  9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

  10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonche' per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.

  11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo...

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