LEGGE 22 luglio 1997, n. 276 - Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

Coming into Force20 Agosto 1997
Published date19 Agosto 1997
Enactment Date22 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/19/097G0313/CONSOLIDATED/20130621
Official Gazette PublicationGU n.192 del 19-08-1997
CAPO I Dei giudici onorari aggregati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione e finalita' della legge; nomina dei giudici onorari aggregati

  1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

  2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

    1. gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;

    2. gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

    3. i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

Art 1.

Ambito di applicazione e finalita' della legge; nomina dei giudici onorari aggregati

  1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

  2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

    1. gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo o iscritti negli albi speciali;

    2. gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

    3. i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. , laureati in giurisprudenza.

    c-bis) i notai anche in pensione.

  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.2 AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."

Art 2.

Requisiti per la nomina e titoli di preferenza

  1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

    1. essere cittadino italiano;

    2. avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

    3. non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

    4. non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

    5. avere idoneita' fisica e psichica;

    6. non aver compiuto i sessantasette ani di eta';

    7. essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

  2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

    1. essere titolari di trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

    2. avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

  3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

  4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

    1. l'esercizio anche pregresso, della professione di avvocato anche dello Stato e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

    2. l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

  5. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale.

  6. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

  7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

  8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

    1. i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

    2. i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

    3. gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

    4. coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Art 2.

Requisiti per la nomina e titoli di preferenza

  1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

    1. essere cittadino italiano;

    2. avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

    3. non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

    4. non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

    5. avere idoneita' fisica e psichica;

    6. non aver compiuto i sessantasette ani di eta';

    7. essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

    8. non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

    ((h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.

  2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.))

  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399.

    4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.

  4. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale.

  5. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

    7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

  6. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

    1. i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

    2. i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

    3. gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

    4. coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 2

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