DECRETO 25 marzo 2002 - Disposizioni in materia di certificazione tributaria

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, il comma 2 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' che il soggetto incaricato deve eseguire annualmente per rilasciare la certificazione tributaria; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 recente disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, la tabella allegata che riporta i principi di revisione fiscale elaborati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; Visti i principi di revisione tributaria approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 3 novembre 1999, dal Consiglio nazionale dei ragionieri il 1 ottobre 1999 e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 24 novembre 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 56 e 57; Ritenuta la necessita' di provvedere a riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001; Decreta

Art. 1.

Certificatori 1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Certificazione per il periodo di imposta 2001 1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa

  1. plusvalenze; b) sopravvenienze attive; c) interessi attivi; d) proventi immobiliari; e) minusvalenze; f) sopravvenienze passive; g) perdite su crediti; h) accantonamenti rischi su crediti; i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali; l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

  1. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i...

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