DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

Coming into Force20 Novembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/11/05/20G00167/CONSOLIDATED/20201120
Enactment Date26 Ottobre 2020
Published date05 Novembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.276 del 05-11-2020
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155», che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;

Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera a), le parole: «difficolta' economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «squilibrio economico-finanziario»;

  2. alla lettera h), le parole: «escluso lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi lo Stato e gli enti territoriali», dopo le parole «2545-septies del codice civile,» sono inserite le seguenti: «esercitano o» e le parole «salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa' controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata: 1) dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla societa' o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.»;

  3. alla lettera l), le parole: «per parti correlate ai fini del presente codice» sono soppresse;

  4. alla lettera p), le parole: «disposte dal giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dal debitore»;

  5. alla lettera u), le parole: «la fase dell'allerta» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di allerta» e le parole: «la fase della composizione» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di composizione». --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti derivanti da attivita' non negoziali degli organi preposti, purche' connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.».

Art 3.

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole «con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB» e, dopo le parole: «criteri stabiliti dal Regolamento della», le parole «Commissione nazionale per le societa' e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Commissione».

  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indicatori e indici della crisi»;

    2. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.»;

    3. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.».

  3. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole «primo comma, del codice civile» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la societa' di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la societa' di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.».

  4. All'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e' superiore ad euro 10.000.000;»;

    2. al comma 3, lettera a), dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis»;

    3. al comma 6 le parole «sottoposti alle» sono sostituite dalle seguenti: «a cui sono applicabili le».

  5. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, dopo le parole: «agli organi di controllo della societa'» sono inserite le seguenti: «e al revisore contabile o alla societa' di revisione»; e la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.»;

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le designazioni di cui al comma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT