DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. 99 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie

Coming into Force11 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/26/000G0145/ORIGINAL
Enactment Date30 Marzo 2000
Published date26 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.96 del 26-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, recante disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante, tra l'altro, disposizioni modificative al citato decreto legislativo n. 472 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola "periodica" e' soppressa;

    2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "anche se e' omessa

    la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "periodica o quella";

    3) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "se la

    violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la

    sanzione prevista dal comma 3";

  2. nell'articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le

    parole "dell'imposta sul valore aggiunto" sono aggiunte le

    seguenti, "compresa quella periodica";

  3. nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 4, le parole "gli obblighi indicati

    nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "gli obblighi in

    materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette";

  4. nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1,

    lettera a), dopo le parole "prescritta dalla legge tributaria"

    sono inserite le seguenti "anche se non";

  5. nell'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i versamenti riguardanti crediti assistiti

    integralmente da forme di garanzia reale o personale previste

    dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,

    effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la

    sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla

    lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del...

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