DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie

Coming into Force16 Luglio 1998
Published date01 Luglio 1998
Enactment Date05 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/01/098G0250/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.151 del 01-07-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti;

Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del 1996, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "periodica";

  2. nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:

    1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

    "1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.";

    2) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";

    3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo";

    4) nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al quindici per cento del corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta";

  3. nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";

  4. nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di ogni comunicazione" sono inserite le seguenti: "prescritta dalla legge tributaria.";

  5. nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1, lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".

Art 2.

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in

materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

norme tributarie.

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'articolo 5, riguardante la colpevolezza, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa...

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