IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
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al comma 1:
1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
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l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;
2) la lettera n-ter) e' sostituita dalla seguente: «n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
3) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: «n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;
4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;
5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la» e' inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono inserite le seguenti: «nonche' alle applicazioni per la sua apposizione»;
6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.»;
al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS».