DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Coming into Force27 Gennaio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/01/12/18G00003/CONSOLIDATED/20200716
Published date12 Gennaio 2018
Enactment Date13 Dicembre 2017
Official Gazette PublicationGU n.9 del 12-01-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

    1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

    l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

    ;

    l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;

    2) la lettera n-ter) e' sostituita dalla seguente: «n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;

    3) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: «n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;

    4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;

    5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la» e' inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono inserite le seguenti: «nonche' alle applicazioni per la sua apposizione»;

    6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.»;

  2. al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS».

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

  2. alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

  3. ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

  4. alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;

  5. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.»;

  6. al comma 4, le parole «, e la fruibilita' delle informazioni digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilita' delle informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici ed» sono soppresse;

  7. al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo, la parola «altresi'» e' soppressa;

  8. dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».

Art 3.

Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «Carta della cittadinanza digitale».

Art 4.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole «anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell'esercizio dei diritti di accesso e»;

  2. i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

Art 5.

Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Identita' digitale e Domicilio digitale»;

  2. prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai...

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