DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163)

Coming into Force04 Novembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/11/03/009G0163/ORIGINAL
Enactment Date25 Settembre 2009
Published date03 Novembre 2009
Official Gazette PublicationGU n.256 del 03-11-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

    e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);

    ;

  2. la lettera n) e' soppressa;

  3. alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonche'»;

  4. la lettera u) e' sostituita dalla seguente:

    u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

    .

Art 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.»;

  2. al comma 3, lettera b), le parole: «riciclaggio o» sono sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite».

Art 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

  2. il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.

    ;

  3. al comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

    e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.

    .

Art 4.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.

.

Art 5.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:

    n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero

    ;

  2. al comma 2, la lettera d) e' soppressa;

  3. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    ;

  4. il comma 6 e' sostituito dal seguente:

    6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.

    .

Art 6.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola: «commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»;

  2. al comma 1, lettera b), le parole: «attivita' in materia di contabilita' e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;

  3. al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;

  4. dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.

.

Art 7.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

.

Art 8.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

  2. al comma 2 la parola: «collegate» e'...

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