DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Coming into Force31 Ottobre 2019
Enactment Date07 Ottobre 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/10/16/19G00126/ORIGINAL
Published date16 Ottobre 2019
Official Gazette PublicationGU n.243 del 16-10-2019
Capo I Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n 174
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;

Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perche' i termini di pubblicazione della stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2, del codice di giustizia contabile, nonche' di quella relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel giudizio sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e terzieta' del giudice anche in questo giudizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'

  1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3, dopo le parole «nonche' le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e»;

  2. al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono».

Art 2.

Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio

  1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».

Art 3.

Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali

  1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «impedimento del presidente» sono aggiunte le seguenti: «titolare e di quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo»;

  2. al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia di ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi» e le parole: «, in funzione di giudice unico» sono soppresse;

  3. al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige».

Art 4.

Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello

  1. All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».

Art 5.

Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite

  1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse e' assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e' assegnato un numero di magistrati»;

  2. il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.»;

  3. il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».

Art 6.

Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero

  1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.

.

Art 7.

Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile - Decisione su questioni di giurisdizione

  1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»;

  2. al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio»;

  3. al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.»;

  4. al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario,», le parole «entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.»;

  5. dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6.

8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il...

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