IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; E m a n a il seguente decreto: Art. 1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".