DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. 205 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94 / 25 / CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto

Coming into Force06 Luglio 1997
Enactment Date11 Giugno 1997
Published date05 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/05/097G0238/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.155 del 05-07-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; E m a n a il seguente decreto: Art. 1.

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

Art 2.
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6 (Valutazione della conformita'). - 1. Ai fini della immissione in commercio della unita' da diporto e dei componenti di cui all'articolo 1, che non siano gia' provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unita' da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:

    1. per le categorie A e B:

      1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;

      2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D...

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