DECRETO-LEGGE 8 luglio 1994, n. 438 - Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti

Coming into Force10 Luglio 1994
Published date09 Luglio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/07/09/094G0480/CONSOLIDATED/19961112
Enactment Date08 Luglio 1994
Official Gazette PublicationGU n.159 del 09-07-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

  2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che:

    1. contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

    2. originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

    3. provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

Art 2.

Esclusioni

  1. Le attivita' finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo e' prodotto.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, ne' ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti.

  3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonche' i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

  4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprieta' e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

  5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

  2. stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento o il riutilizzo;

  3. trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento o riutilizzo;

  4. trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

  5. materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

  6. raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

  7. residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

Art 4.

Raccolta e trasporto

  1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

  2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

    1. nome ed indirizzo del produttore o detentore;

    2. origine, composizione e quantita' del residuo;

    3. destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il residuo;

    4. data del trasporto;

    5. nome ed indirizzo del destinatario.

  3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

  4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

    1. delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

    2. dei residui inerti purche' privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformita' al presente decreto;

    3. delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

    4. delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

    5. degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonche' degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

Art 5.

Comunicazione

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attivita', alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia e' sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalita' si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

  2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1, e' tenuto a dare, in carta...

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