Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.
Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.
-
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che:
contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;
originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.