LEGGE 6 maggio 2015, n. 52 - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Coming into Force23 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/05/08/15G00066/CONSOLIDATED/20171111
Published date08 Maggio 2015
Enactment Date06 Maggio 2015
Official Gazette PublicationGU n.105 del 08-05-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Elezione della Camera dei deputati

  1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

  1. le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;

  2. in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;

  3. l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;

  4. i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti;

  5. accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);

  6. sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;

  7. sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

  8. i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;

  9. la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art 1.

Elezione della Camera dei deputati

  1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

  1. le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;

  2. in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;

  3. l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;

  4. i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti;

  5. accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);

  6. sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione; 1

  7. sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

  8. i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;

  9. la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art 2.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente:

    Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

    2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale e' effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83

    .

  2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico

    .

  3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

    Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

    2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

    3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove

    .

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Puo' altresi' esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullita' della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo

    .

  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi

    .

  6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

    Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale

    .

  7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

    2. dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e»;

    3. le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

  8. L'articolo 14-bis...

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