LEGGE 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Coming into Force04 Maggio 2001
Enactment Date30 Marzo 2001
Published date19 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/19/001G0183/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.91 del 19-04-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Oggetto)

  1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonche', nel rispetto della volonta' del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art 2.

(Modifiche all'articolo 411 del codice penale)

  1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

Art 3.

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti

principi:

  1. l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla

    osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica

    indicazione che il cadavere puo' essere cremato;

  2. l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto

    della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari

    attraverso una delle seguenti modalita':

    1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del

    defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a

    quella della disposizione testamentaria stessa;

    2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione

    all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al

    presente numero vale anche contro il...

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