LEGGE 28 marzo 1997, n. 85 - Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia

Coming into Force17 Aprile 1997
Published date02 Aprile 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/04/02/097G0100/CONSOLIDATED/20130125
Enactment Date28 Marzo 1997
Official Gazette PublicationGU n.76 del 02-04-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Le disposizioni di cui l'articolo 01 del decreto - legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

  2. Le proposizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi interessati.

  3. I periodi minimi di comando e di attribuzione specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Le disposizioni di cui al comma 9 - quarter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.

  2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi dei ruoli interessati.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai vice commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e dalle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

    1. ai vice commissari de ai tenenti, il livello VII - bis, calcolato a norma dell'articolo 43 -bis della legge 1 aprile 1981, n. 121;

    2. ai commissari ed ai capitani, il livello VIII 2. Agli ispettori superiori delle Forze armate di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato.

  2. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII -bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

  3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare antro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

  4. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personal delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1 gennaio 1996 al medesimo personale in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

Art 3.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai vice commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e dalle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

    1. ai vice commissari de ai tenenti, il livello VII - bis, calcolato a norma dell'articolo 43 -bis della legge 1 aprile 1981, n. 121;

    2. ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

  2. Agli ispettori superiori delle Forze armate di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato.

  3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII -bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

  4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare antro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 1

  5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personal delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1 gennaio 1996 al medesimo personale in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

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