IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni
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All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.
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All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».