DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 254 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari

Coming into Force27 Settembre 2000
Published date12 Settembre 2000
Enactment Date28 Luglio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/12/000G0307/CONSOLIDATED/20001215
Official Gazette PublicationGU n.213 del 12-09-2000 - Suppl. Ordinario n. 149
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Strutture per l'attivita' libero-professionale

  1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:

    "Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale). - 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita' libero-professionale intramuraria.

  2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1.

  3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta".

    "Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza:

    1. responsabile di struttura complessa: Direttore;

    2. dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".

      "Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:

    3. la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attivita' libero professionale;

    4. le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;

    5. lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria;

    6. il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale;

    7. l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;

    8. le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e libero professionale".

Art 2.

Personale di supporto per l'attivita' libero-professionale

  1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa' cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda".

Art 3.

Studi privati

  1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000...

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