DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 467 - Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127

Coming into Force01 Febbraio 2002
Enactment Date28 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/01/16/02G00007/CONSOLIDATED/20030729
Published date16 Gennaio 2002
Official Gazette PublicationGU n.13 del 16-01-2002
Capo I Modificazioni ed integrazioni alla legge n 675/1996
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni e diritto nazionale applicabile

  1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

  2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 2.

Trattamenti per fini esclusivamente personali

  1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 18".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 3.

Semplificazione dei casi e delle modalita' di notificazione

  1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "se il trattamento, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e con le modalita' individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.".

  2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere indicati".

  3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "del responsabile;" sono sostituite dalle seguenti: "del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13;".

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 4.

Informativa all'interessato

  1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "e, se designato, del responsabile" sono sostituite dalle seguenti: ", del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.".

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 5.

Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi

  1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate".

  2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 6.

Limiti al diritto di accesso

  1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.".

Art 6.

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Art 7.

Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati

  1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,".

  2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 8.

Dati sensibili

  1. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria".

  2. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a

carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi

compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunita'

religiose, per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente

ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a

tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od

organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori

del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo

determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti

effettuati;

b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel

caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso

per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per

incapacita' d'intendere o di volere;

c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,

n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria

un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati

siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,

sempre che i dati siano trattati...

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