DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali

Coming into Force12 Maggio 2006
Published date27 Aprile 2006
Enactment Date24 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/27/006G0174/CONSOLIDATED/20060524
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 102
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche alla Parte prima

  1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 5:

    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero.

    ;

    2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;

  2. al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».

Art 2.

Modifiche alla Parte seconda

  1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 10:

    1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "ente e istituto pubblico" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili";

    2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: "e particolari caratteristiche ambientali," sono inserite le seguenti: "ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica," e le parole: "artistico o storico" sono soppresse;

    3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "le cose di interesse numismatico" sono inserite le seguenti: "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico";

    4) al comma 4, lettera l), le parole: "le tipologie di architettura rurale" sono sostituite dalle seguenti: "le architetture rurali";

    b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "e gli altri ornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi";

    c) all'articolo 12:

    1) al comma 1, le parole: "del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "della presente Parte";

    2) al comma 6, le parole: "Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5";

    3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

    "10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.";

    d) all'articolo 14, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";

    e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "Avverso" sono inserite le seguenti: "il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o";

    f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: "beni culturali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in ogni sua articolazione";

    g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "Gli archivi" sono inserite le seguenti: "pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";

    h) all'articolo 21:

    1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";

    2) al comma 1, lettera e), le parole: "di soggetti giuridici privati" sono sostituite dalle seguenti: "privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";

    3) al comma 4, dopo le parole: "del soprintendente." e' aggiunto il seguente periodo: "Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.";

    4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.";

    i) all'articolo 22:

    1) al comma 3, le parole: "Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente," sono sostituite dalle seguenti: "Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed";

    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    "4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.";

    l) all'articolo 28, comma 4, le parole: "di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori pubblici" e le parole: "dell'opera pubblica" sono soppresse;

    m) all'articolo 29:

    1) al comma 8 le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse;

    2) al comma 9, secondo periodo, le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse; dopo le parole: "dell'esame finale," sono inserite le seguenti: "abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,"; dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono inserite le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale," ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.";

    3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

    "9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.";

    4) al comma 11 le parole: "o intese" sono soppresse; dopo le parole: "possono essere altresi' istituite," sono inserite le seguenti: "ove accreditate,"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

    n) all'articolo 30, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.";

    o) all'articolo 37, comma 1, la parola: "immobili" e' soppressa;

    p) all'articolo 38:

    1) nella rubrica, le parole: "Apertura al pubblico degli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "Accessibilita' del pubblico ai beni culturali";

    2) al comma 1, le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "I beni culturali";

    q) all'articolo 44:

    1) al comma 1, la parola: "importanza" e' sostituita dalla seguente: "pregio";

    2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.";

    r) all'articolo 46, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";

    s) all'articolo 50, comma 1, le parole: "ed altri ornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi di edifici";

    t) all'articolo 54:

    1) al comma 2, lettera a), le parole: "fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6";

    2) al comma 2, lettera d), le parole: "quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose" sono soppresse;

    u) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'alienazione assicuri...

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