DECRETO 3 febbraio 1988, n. 82 - Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada

Coming into Force22 Marzo 1988
Published date21 Marzo 1988
Enactment Date03 Febbraio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/21/088G0132/CONSOLIDATED/20000113
Official Gazette PublicationGU n.67 del 21-03-1988
Articoli

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 19 luglio 1968, n. 1018, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. 41/5 del 23 luglio 1968;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 23 aprile 1970;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 maggio 1983, relativo alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni internazionali e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto ministeriale 28 novembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 5 dicembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 6 marzo 1985 e dal decreto ministeriale 15 ottobre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunita', gia' indicata nelle premesse del citato decreto 18 maggio 1983, di adeguare la disciplina predetta alla prossima istituzione delle abilitazioni speciali previste dall'art. 16 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' di semplificare il sistema di assegnazione delle autorizzazioni per graduatoria e di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle piccole imprese singolarmente e nelle forme di cooperative e consorzi;

Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale n. 12/1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981, e tenuto conto del suo parere favorevole;

Decreta:

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 19 luglio 1968, n. 1018, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. 41/5 del 23 luglio 1968;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 23 aprile 1970;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 maggio 1983, relativo alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni internazionali e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto ministeriale 28 novembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 5 dicembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 6 marzo 1985 e dal decreto ministeriale 15 ottobre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunita', gia' indicata nelle premesse del citato decreto 18 maggio 1983, di adeguare la disciplina predetta alla prossima istituzione delle abilitazioni speciali previste dall'art. 16 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' di semplificare il sistema di assegnazione delle autorizzazioni per graduatoria e di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle piccole imprese singolarmente e nelle forme di cooperative e consorzi;

Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale n. 12/1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981, e tenuto conto del suo parere favorevole; Decreta:

Art 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazioni

Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che: abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale; abbiano disponibilita' di uno o piu' autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacita' di carico superiore a 35 q.li e peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto per conto di terzi.

Nel presente decreto, per disponibilita' s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali.

Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali o bilaterali. AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Art 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazioni

Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che: abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale; abbiano disponibilita' di uno o piu' autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacita' di carico superiore a 35 q.li e peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto per conto di terzi.1

Nel presente decreto, per disponibilita' s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali.

Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali o bilaterali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 22 NOVEMBRE 1999, N. 521

Art 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilateriali disponibili

Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunita' economica europea (multilaterali CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto esplicita domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie: A) per il 50% alle imprese non titolari di multilaterali che abbiano effettuato almeno 24 viaggi all'anno a carico nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero 100 viaggi di assegnazione negli ultimi due anni;

  1. per il 50% alle imprese gia' in possesso di una o piu' multilaterali.

Se le...

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