DECRETO 23 dicembre 1998 - Approvazione del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina"

IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che l'indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina" e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065/97, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina" affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;

Decreta: Articolo unico

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina", registrata in sede comunitaria con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio la "Bresaola della Valtellina" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione geografica protetta" in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 1998 Il direttore generale: Pilo

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE...

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