DECRETO-LEGGE 27 giugno 1967, n. 460 - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani

Coming into Force28 Giugno 1967
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/28/067U0460/CONSOLIDATED/20080625
Published date28 Giugno 1967
Enactment Date27 Giugno 1967
Official Gazette PublicationGU n.161 del 28-06-1967
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga dei regimi vincolistici delle locazioni di immobili urbani, da ultimo protratti fino al 30 giugno 1967 dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, nonche' del vincolo di destinazione alberghiera, da ultimo contemplato dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto coi Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, commercio e artigianato, e per il turismo e spettacolo; Decreta:

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, gia' prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1967, per gli alloggi composti di tre o piu' vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 per tutti gli altri alloggi.

Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i contratti suddetti per i conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nell'elenco comunale dei poveri, ovvero versino in condizioni di grave disagio economico, quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro, sempreche' tali conduttori o subconduttori dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire centomila mensili.

Il regime vincolistico cessa alla data del 31 dicembre 1967 qualora il conduttore o il subconduttore, e i componenti la famiglia anagrafica, siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1967, per un reddito superiore a lire due milioni.

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, gia' prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1967 o scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di tre o piu' vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 o scadenze consuetudinarie successive per tutti gli altri alloggi.

Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i contratti suddetti per i conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nell'elenco comunale dei poveri, ovvero versino in condizioni di grave disagio economico, quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra invalidi civili, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro, sempreche' i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire centomila mensili.

Il regime vincolistico cessa alla data del 31 dicembre 1967 o scadenze consuetudinarie successive qualora il conduttore o il subconduttore, e i componenti la famiglia anagrafica, siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1967, per un reddito superiore a lire 2 milioni e 500 mila.

Art 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, gia' prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1967 o scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di tre o piu' vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 o scadenze consuetudinarie successive per tutti gli altri alloggi.2

Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i contratti suddetti per i conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nell'elenco comunale dei poveri, ovvero versino in condizioni di grave disagio economico, quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra invalidi civili, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro, sempreche' i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire centomila mensili.2

Il regime vincolistico cessa alla data del 31 dicembre 1967 o scadenze consuetudinarie successive qualora il conduttore o il subconduttore, e i componenti la famiglia anagrafica, siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1967, per un reddito superiore a lire 2 milioni e 500 mila.

Art 2.

Il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, stabilito dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, e' prorogato fino al 31 dicembre 1967, per gli alloggi composti di tre o piu' vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 per tutti gli altri alloggi.

Il blocco dei canoni cessa alla data del 31 dicembre 1967 qualora il conduttore e i componenti la famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1967, per un reddito superiore a lire tre milioni.

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti o frane, verificatesi nell'autunno 1966, indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati o da emanare, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, i contratti di locazione o di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, gia' prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, e dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

Art 2 ter.

Art. 2-ter.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette nonche' l'ufficio anagrafico comunale sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli interessati, in esenzione da bollo, i certificati accertativi per tutti, gli effetti di cui alla presente legge.

Art 3.

L'indice di affollamento, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si determina dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data del 1 gennaio 1967, per il numero dei vani abitabili.

Per famiglia, ai fini del presente decreto, si intende la "famiglia anagrafica" cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Per abitazione si intende un vano o un insieme di vani abitabili e di vani accessori, destinati ad abitazione, con ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio o simili, ed occupati, alla data del 1 gennaio 1967, da una famiglia o da piu' famiglie coabitanti.

Per vano abitabile si intende un ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra porta o altra apertura, ed abbia dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona.

Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegno come bagni, latrine, anticamere, ripostigli, corridoi, ingressi e cucine.

Art 3.

L'indice di affollamento, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si determina dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data del 1 gennaio 1967, per il numero dei vani abitabili.Dal computo dei vani per determinare l'indice di affollamento sono esclusi i locali che risultino destinati, con il consenso espresso o tacito del locatore, ad attivita' artigiana o professionale alla data del 1 gennaio 1967.

Per famiglia, ai fini del presente decreto, si intende la "famiglia anagrafica" cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Per abitazione si intende un vano o un insieme di vani abitabili e di vani accessori, destinati ad abitazione, con ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio o simili, ed occupati, alla data del 1 gennaio 1967, da una famiglia o da piu' famiglie coabitanti.

Per vano abitabile si intende un ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra porta o altra apertura, ed abbia dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona e comunque non inferiore a sette metri quadrati.

Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegno come bagni, latrine, anticamere, ripostigli...

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