LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1141 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Coming into Force31 Dicembre 1966
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date30 Dicembre 1966
Enactment Date23 Dicembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/12/30/066U1141/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.328 del 30-12-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva".

All'articolo 2, le parole: "per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti" sono sostituite dalle altre: "per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1".

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis. - Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di...

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