CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. 7 - Disciplina della somministrazione di lavoro

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'I.N.P.S. - Direzione generale All'I.N.A.I.L. - Direzione generale Alla Direzione generale R.U.AA.GG.

Alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva Al SECIN

Premessa. Il

legislativo n. 276 del 2003 contiene, al capo I del titolo III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il nuovo regime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presupposto della abrogazione sia della legge n. 1369 del 1960, che sanciva nell'ordinamento italiano il divieto assoluto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo.

La somministrazione di lavoro e' posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1 della legge n. 196 del 1997, il contratto di somministrazione puo' essere non solo a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato dando cosi' luogo a quella forma di fornitura di lavoro denominata staff leasing.

Soggetti legittimati alla somministrazione e regime

di autorizzazione.

La somministrazione di lavoro si caratterizza per essere una fattispecie complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti

il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.

L'utilizzatore puo' essere un soggetto privato o anche una pubblica amministrazione, ma in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione puo' essere stipulato unicamente a tempo determinato. Questo significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non e' necessaria la qualifica di imprenditore.

In taluni casi, peraltro, il legislatore prevede particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso di somministrazione di personale domestico per l'assistenza alla persona o al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovare applicazione il particolare regime contributivo di cui all'art. 117 della

n. 388 del 2000, la' dove prevede che, per questo tipo di attivita', i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971 e successive modificazioni (v. la circolare I.N.P.S. del 9 maggio 2002, n. 89, a cui si rinvia per la determinazione delle modalita' operative e dei termini di versamento).

Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salva la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186. Ovviamente, i rinvii che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intenderanno riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il somministratore puo' essere unicamente uno dei soggetti a cio' espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai fini della corretta e legittima stipulazione del contratto di somministrazione l'utilizzatore potra' agevolmente verificare tale condizione mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto e aggiornato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzo Internet www. welfare.gov.it alla sezione Riforma Biagi). Resta peraltro fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione di indicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi - incluso il contratto di somministrazione anche con riferimento all'obbligo di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 276 del 2003 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione (quali

iscrizione alla albo informatico e relativa sezione, generalista o specialista, numero del protocollo ministeriale e la data di rilascio) al fine di consentire la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

Con specifico riguardo alla attivita' di somministrazione nell'ambito di prestazioni transnazionali di servizi, cosi' come disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo della direttiva 97/91/CE, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, di tale medesimo decreto, le imprese di somministrazione stabilite in uno Stato membro dell'U.E. possono operare senza che sia necessario rilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare in forza di un provvedimento equivalente rilasciato da un'autorita' competente di uno Stato membro. Si evidenzia poi che con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo in esame non e' inoltre piu' previsto il rilascio, ai predetti fini, di una attestazione di equivalenza da parte di questo Ministero.

Con riferimento al prestatore di lavoro si segnala il regime speciale nel caso di lavoratore appartenente a una delle categorie svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 276 del 2003 (su cui si veda la circolare di questo Ministero n. 41 del 2004).

Tipologie di somministrazione.

Il contratto di somministrazione puo' essere concluso, come detto, a termine ovvero a tempo indeterminato.

La somministrazione a termine e' ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato sono unicamente le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioe' le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).

Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, e' venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione di lavoro solo per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' infatti sufficiente che sussista una ragione di carattere oggettivo, cioe' una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore.

La formula adottata dal legislatore e' analoga a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato. Si puo' pertanto richiamare quanto gia' chiarito con riferimento a tale disciplina con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42 del 2002. E' tuttavia importante ribadire che rispetto alla somministrazione a tempo determinato il termine della somministrazione non dipende dalla necessita' di soddisfare una esigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Piu' semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si potra', pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalita' tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si potra' esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Diversamente, infatti, la somministrazione poterebbe integrare una ipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sara' dunque sempre possibile la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi si siano limitati, per il settore di riferimento, a normare ed esplicitare sole le ipotesi temporanee che consentono la somministrazione a tempo determinato. Ne' puo' valere in contrario richiamare l'art. 21, comma 2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di somministrazione, devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizione infatti fa chiaramente riferimento a cio' che i contratti collettivi possono regolamentare e dunque non alle ragioni oggettive a fronte delle quali e' ammissibile la somministrazione; tali ragioni sono espressamente previste dal comma 4 del citato art. 20 che, al riguardo, demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazione di limiti quantitativi all'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

Decisivo, nel singolo contratto di somministrazione, sara' il rinvio alla clausola generale di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nella gerarchia delle fonti, occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.

Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa, conformemente a quanto gia' chiarito con la circolare n. 42 del 2002 in materia di lavoro a tempo determinato, che l'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine alla somministrazione indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che il sostituito abbia un diritto legale e non convenzionale alla conservazione del posto di lavoro.

In queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo e' integrata anche nel caso in cui la sostituzione...

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