DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 72 - Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Coming into Force14 Aprile 2000
End of Effective Date21 Luglio 2016
Published date30 Marzo 2000
Enactment Date25 Febbraio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/30/000G0113/CONSOLIDATED/20160721
Official Gazette PublicationGU n.75 del 30-03-2000
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo d'applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un'unita' produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purche' in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

  2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma 1.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 136

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.

  2. Il periodo limitato di cui al comma 1 e' tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 136

Art 3.

Condizioni di lavoro

  1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attivita' in posizione di distacco.

  2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e' superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente...

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