DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 200 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (11G0242)

Coming into Force20 Dicembre 2011
End of Effective Date01 Aprile 2017
Published date05 Dicembre 2011
Enactment Date27 Ottobre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/12/05/011G0242/CONSOLIDATED/20170318
Official Gazette PublicationGU n.283 del 05-12-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il Ministero della sanita', e' stato indicato quale autorita' competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio, del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della comunita' di taluni prodotti chimici pericolosi;

Ritenuto necessario fornire disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne in particolare la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 18 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 22 settembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato: «regolamento».

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. sostanza chimica: una sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

      1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;

      2) sostanze chimiche industriali;

    2. miscela: una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze;

    3. articolo: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, e' vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;

    4. sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

      1) sostanze chimiche ad uso professionale;

      2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;

    5. esportazione: esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28, (ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

    6. importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione europea di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione europea;

    7. importatore: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea, e' destinataria della sostanza chimica;

    8. esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

      1) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, e' titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro Paese e che ha la facolta' di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;

      2) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facolta' di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;

      3) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;

    9. Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam il 10 settembre...

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