IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.